RESTITUIRE TRIESTE AL FUTURO -

AUTONOMI DALL' ITALIA MA CONNESSI CON IL MONDO - RESTITUIRE TRIESTE ALLA MITTELEUROPA - RESTITUIRE TRIESTE AL SUO FUTURO: CENTRALE IN EUROPA INVECE CHE PERIFERICA IN ITALIA -

mercoledì 15 giugno 2016

I PORTUALI DEL CLPT PRESENTANO IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PORTO FRANCO FRUTTO DELLA LORO LOTTA - E' CHIARAMENTE IN CONFLITTO CON IL REGOLAMENTO DELLE DOGANE DIFFUSO IERI - UN GRANDE RISULTATO PER IL PORTO E LA NOSTRA CITTA'.



Oggi è stata presentata dal Coordinamento Lavoratori Portuali CLPT la bozza di Regolamento Attuativo per il Porto Franco Internazionale di Trieste che si attendeva da 22 anni.
Infatti la legge 84 del 1994 che ancora regolamenta i Porti, e che è in via di superamento con una nuova legge, prevedeva un regime speciale per Trieste all' art. 12. 
I regolamenti attuativi per i Punti Franchi però non sono mai stati emanati e pare che adesso sia la volta buona.

La scorsa estate lo sciopero indetto dal CLPT aveva, tra l' altro, avuto come risultato la costituzione di una Commissione per l' applicazione dell' Allegato VIII.
L' esito principale dei lavori è l' elaborazione della Bozza di Regolamento Attuativo di cui si prevede la firma da parte del Ministro entro l' estate, grazie anche all' impegno del Commissario all' APT.

Si tratta di un risultato straordinario della lotta dei nostri portuali, che si confermano l' avanguardia per la rinascita della nostra città, che ci auguriamo venga varato rapidamente e diventi legge senza essere insabbiato come è avvenuto in passato.
Infatti l' insabbiamento è lo sport preferito a Roma che tende a fare enunciazioni di principio a cui non seguono i fatti.

In questo nefasto solco sembra essersi inserito il nuovo "DISCIPLINARE" delle Dogane per i Punti Franchi diffuso ieri e che, pur citando all' inizio l' Allegato VIII, in pratica lo svuota con le prescrizioni dei diversi articoli. 

La nozione di Porto Franco EXTRADOGANALE, ed extra-UE perchè precedente alla sua costituzione, comporta che il territorio delimitato sia FUORI DALLE COMPETENZE DOGANALI DI QUALSIASI PAESE E DELL' ITALIA NELLA FATTISPECIE.


In altre parole le Dogane Italiane non possono ingerire con quanto avviene  oltre la cinta dei Punti Franchi e nemmeno imporre gravosi compiti burocratici per merci che sono in transito.
Le competenze della Dogana Italiana, infatti, iniziano ALL' ESTERNO del Porto Franco Internazionale di Trieste: lo prevede chiaramente l' Allegato VIII ma anche la legislazione precedente come il Regio Decreto n.2395 del 22.12.1927 art.2.

Si tratta di EXTRADOGANALITA' (extra UE) VERA E PROPRIA, non di un particolare regime di Zona Franca come quelli previsti dalla Unione Europea.

Chiarito ciò, fa piacere che in premessa al nuovo "disciplinare" doganale si citi l' Allegato VIII al Trattato di Pace del 1947, tuttavia in tutto il documento si parla di "autorizzazioni" che la Dogana Italiana dà per merci o attività che si svolgono nei Punti Franchi EXTRADOGANALI chiaramente NON DI SUA COMPETENZA.

In sostanza la Dogana Italiana, pur citando l' Allegato VIII, vuole mantenere il controllo su merci e attività all' interno del Porto Franco Internazionale, malgrado sia pacificamente fuori dalla sua giurisdizione e competenza, in contrasto con l' Allegato VIII medesimo e anche con la legislazione precedente. 
Sembrerebbe quasi redatto da qualche funzionaria che voglia imporre una particolare interpretazione dell' Allegato VIII favorevole alle Dogane Italiane, interpretazione che non può essere lasciata passare per non creare un precedente molto pericoloso.

Vediamo l' esempio di due soli articoli:

l' Art. 38 recita:  Merci PA = perfezionamento attivo Merci AT = ammissione temporanea 19 7. Ogni indicazione supplementare eventualmente richiesta ai fini della compilazione di una dichiarazione sommaria di uscita, qualora la merce esca dai PP.FF. perché destinata a lasciare il territorio dell’UE; 8. Le indicazioni relative alle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica commerciale, e la cui utilizzazione o destinazione debba essere controllata; 9. I riferimenti dei certificati di origine preferenziali qualora si voglia conservare l’origine della merce. 10. Le cessioni delle merci con menzione del riferimento della fattura"ü Qualora l’introduzione della merce nei PP.FF. comporti l’appuramento del regime di perfezionamento attivo e/o di ammissione temporanea dovranno essere riportate le seguenti sigle: · Le lavorazioni delle merci: l’operatore considererà le merci oggetto di lavorazione nei PP.FF. come uscite dal magazzino in cui sono depositate, annotandole nel registro uscite; successivamente le iscrive nel registro delle lavorazioni. Dopo la lavorazione, i prodotti realizzati, verranno iscritti nel registro delle entrate. Gli scarti di lavorazione andranno contabilizzati in un registro separato. · Il tipo di manipolazione usuale effettuata; · La posizione doganale e fiscale della merce Gli spostamenti della merce all’interno dei PP.FF. · La dichiarazione presentata all’atto dell’ingresso della merce nei PP.FF. · L’ MRN identificativo della ENS/EXS · Il riferimento al documento di trasporto (marittimo, stradale, ferroviario, aereo) che scorta la merce all’entrata/uscita dai PP.FF: · La destinazione/regime doganale cui sono vincolate dopo la permanenza nei PP.FF. · Il luogo e la posizione in cui sono stoccate · Natura della merce secondo la denominazione commerciale usuale( la descrizione deve essere molto precisa così da consentire di identificare la merce), l’indicazione relativa ai marchi, ai numeri, alla natura dei colli, agli elementi di identificazioni dei contenitori · Quantità della merce ·Il Registro partitario 1. Per ogni singola partita di merce, numerata progressivamente, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
Con che diritto le Dogane Italiane pretendono questi onerosi adempimenti su merce in un territorio NON di loro competenza?

L' Art. 50 recita: " Modalità di esercizio delle lavorazioni industriali 1. Le lavorazioni dovranno svolgersi entro i limiti ed alle condizioni fissate nelle autorizzazioni e nei relativi disciplinari di servizio rilasciati dall’Ufficio delle Dogane di Trieste ."
Con che diritto le Dogane Italiane pretendono di regolamentare e controllare attività industriali in un territorio NON di loro competenza?


Il nuovo "disciplinare" per i Punti Franchi già adesso operativo non è una grande novità: sostituisce quello precedente del 1999 e NON rappresenta gli attesi, da 22 anni, "decreti attuativi" delle legge 84/94 ed è in palese contrasto, in molti punti, con la bozza presentata oggi dal CLPT, che ci si augura abbia prevalenza, una volta approvata.

Anche se la bozza presentata oggi può anch' essa  avere qualche criticità in particolare riguardo al progetto di estendere i Punti Franchi all' intero territorio provinciale: infatti gli artt. 5, 6 e 7 (vedi nota) ne impedirebbero sia l' estensione ad aree abitate sia il "commercio al dettaglio" che invece è la caratteristica principale della Zona Extradoganale di Livigno, che è abitata, si costruiscono case: Commercio al dettaglio e resienza  che attualmente non risultano vietati dall' Allegato VIII


Insomma gli articoli 5, 6 e 7 impedirebbero la realizzazione della Zona Franca Territoriale tramite l' estensione e unificazione dei Punti Franchi disseminati sul territorio, senza nemmeno riuscire ad impedire la creazione di abitazioni in Porto Vecchio perchè è già stato privato di gran parte del Punto Franco Nord il 26 gennaio scorso (vedi documentazione sotto) e pertanto NON è più soggetto a questo decreto attuativo che riguarda solo il Porto Franco, da cui Porto Vecchio è già stato escluso da 5 mesi.

Onestamente gli articoli 5, 6 e soprattutto 7 messi  in coda alla bozza, sembrano totalmente estranei e superflui all' impianto della medesima: vietare (art. 7) il commercio al dettaglio, che NON è vietato dall' Allegato VIII, altrimenti non avrebbe senso vietarlo adesso, significa chiudere varie possibilità: dalla creazione di un enorme Duty-Free a disposizione di turisti e residenti all' estensione su tutto il territorio dei Punti Franchi, cosa resa impossibile anche dal divieto di abitazione e residenza degli artt. 5 e 6, divieto che non esiste nell' Allegato VIII.
E non danno alcun vantaggio: nemmeno quello di evitare le abitazioni in Porto Vecchio.

Questi tre articoli si possono, secondo noi, tranquillamente eliminare:
 non portano alcun vantaggio e limitano fortemente le possibilità di utilizzo territoriale dei Punti Franchi.

Tuttavia il varo di questa bozza darebbe un impulso alle attività portuali e industriali con beneficio per tutta la città soprattutto sul piano della creazione di posti di lavoro.

E' necessario, in ogni caso, aprire un tavolo di confronto per superare l' impostazione del "Disciplinare" delle Dogane varato appena ieri ma in evidente conflitto non solo con l' Allegato VIII ma anche con la bozza presentata oggi, per evitare che all' accettazione formale dell' Allegato VIII
segua una pratica per affossarlo in cui è maestra la burocrazia italiana.

Qui sotto alleghiamo una documentazione sui fatti e norme citati: 


 NOTA: ECCO IL TESTO DEI SOPRACITATI ARTICOLI 5, 6 E 7 DELLA BOZZA DI DECRETO ATTUATIVO DELLA 84/94 DI CUI PROPONIAMO L' ELIMINAZIONE PER CONSENTIRE UN FUTURO SVILUPPO DI UNA ZONA FRANCA TERRITORIALE  E L' IMMEDIATO UTILIZZO A FINI DI GRANDI DUTY FREE (l' art.2 limita l' attuazione del decreto ai Punti Franchi come risultanti DOPO lo spostamento di quello di Porto Vecchio avvenuto a gennaio)


Sotto alcune immagini dello sciopero della scorsa estate:





Nessun commento:

Posta un commento