RESTITUIRE TRIESTE AL FUTURO -

AUTONOMI DALL' ITALIA MA CONNESSI CON IL MONDO - RESTITUIRE TRIESTE ALLA MITTELEUROPA - RESTITUIRE TRIESTE AL SUO FUTURO: CENTRALE IN EUROPA INVECE CHE PERIFERICA IN ITALIA -

mercoledì 12 luglio 2017

#SCOOP - IL DECRETO ATTUATIVO PER IL PORTO FRANCO INTERNAZIONALE DI TRIESTE - IL TESTO IN ESCLUSIVA -


Abbiamo ricevuto il testo del Decreto attuativo del Porto Franco Internazionale di Trieste, con i relativi allegati, che non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
A Trieste si era svolta una cerimonia di firma ad uso dei media, ma l' iter di promulgazione doveva ancora essere espletato.


Come da dovere informativo e giornalistico lo pubblichiamo immediatamente riservandoci i commenti dopo un attento esame tecnico.


Avvertiamo che il testo che abbiamo ricevuto è del 4 maggio e che possono essere intervenute successivamente alcune lievi modifiche.

Il valore di questo Decreto, che potrà contenere luci ed ombre sul piano tecnico, è soprattutto "politico" ed è quello del riconoscimento della legislazione internazionale sul Porto Franco Internazionale di Trieste e della certezza del diritto nella operatività dei Punti Franchi.


Punti Franchi che vedranno un utilizzo produttivo, soprattutto industriale ma anche di servizi avanzati e finanziari, ricerca ed alta tecnologia, come già avviene alla base SAIPEM, polo mondiale per la robotica subacquea, nel Punto Franco di Porto Vecchio (clicca QUI).


Gli effetti positivi si sono visti immediatamente sul piano mediatico e dell' interesse degli operatori internazionali.
L' Autorità Portuale ha uno strumento, insieme al piano regolatore, da poter offrire al mercato internazionale per garantire il quadro giuridico di eventuali probabili investimenti.


E' nostra convinzione che in questa fase il fine principale cui tutti i triestini devono tendere è un rapido sviluppo delle forze produttive, degli investimenti, del lavoro e dell' economia complessiva del Territorio su cui potranno poi innestarsi nuovi positivi sviluppi sul piano sociale, amministrativo e della "governance".

Ben 99 anni di malgoverno italiano hanno ridotto Trieste al di sotto dei parametri vitali, con solo il 9% del PIL da industria e un gravissimo calo demografico con abnorme presenza, tipica delle zone depresse, di impiego pubblico e pensioni, ed ogni occasione di ripresa va colta senza esitazione tenendo presente che, come la trasfusione in un corpo debilitato, è importante l' arrivo di nuove forze imprenditoriali che rinforzino le residue locali del tutto insufficienti per ribaltare la situazione.

E' importante in questa fase che l' Autorità Portuale, che assume i compiti del Direttore del Porto previsto dall' Allegato VIII, possa operare rapidamente ed efficacemente con poteri sufficienti che dovrebbero essere garantiti da questo decreto e dalla quota del 51% nel nuovo Ente Zona Industriale.


Ribadiamo che nel testo ci possono essere luci ed ombre esito di compromessi, tra cui rileviamo subito un eccesso di ruolo attribuito alle Dogane e una ancora incompleta applicazione dell' Allegato VIII, ma è fondamentale che la situazione si sia rimessa in movimento grazie alle modifiche geopolitiche internazionali.
Ma grazie anche, e non dimentichiamolo mai, a coloro che con le loro lotte hanno tenuta viva l' attenzione sul Porto Franco e l' Allegato VIII trovando finalmente orecchie attente e intelligenti nei nuovi dirigenti dell' Autorità Portuale laddove finora i condotti auricolari locali e nazionali erano ostruiti da ideologie e interessi personali (soprattutto in Porto Vecchio) mentre i cervelli erano ottusi, con una presunta e presuntuosa  

"classe politica e dirigente locale" balorda e inetta che per anni era arrivata al punto di voler togliere i Punti Franchi accusati, con il sostegno del quotidiano locale, di essere "anacronistici".

Buona fortuna e buon lavoro, Trieste !


SCARICA CLICCANDO QUI IL DECRETO ATTUATIVO DEL PORTO FRANCO INTERNAZIONALE DI TRIESTE

ALLEGATI:

SCARICA CLICCANDO QUI LA RELAZIONE TECNICA Descrizione dell’innovazione normativa 


SCARICA CLICCANDO QUI L' ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SCARICA CLICCANDO QUI L' ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) 



Per chi avesse difficoltà di scarico sotto riportiamo
IL TESTO DEL DECRETO ATTUATIVO DEL PORTO FRANCO INTERNAZIONALE DI TRIESTE (Versione del 4 maggio 2017)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Ministero dell' Economia e delle Finanze
     Visti gli articoli 10, 117 e 118 della Costituzione;

Visto l’articolo 351 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 9 ottobre 2013, n. 952 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per quanto applicabile;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, recante esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e, in particolare, l’allegato VIII del Trattato di pace concernente il porto franco di Trieste;

Vista la legge 25 novembre 1952, n. 3054, avente ad oggetto la ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, recante esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto il memorandum d'intesa di Londra sottoscritto il 5 ottobre 1954 fra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, concernente il regime di amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste, previsto dall'allegato VII del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, in particolare, l’articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale;

Visto, in particolare, l’articolo 6, comma 12, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, che prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, sentita l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, con proprio decreto stabilisce l’organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi;

Visto l'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Visto l’articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 20 dicembre 1925, n. 1693, recante norme doganali per l’esercizio dei punti franchi di Fiume e Trieste;

Visto il decreto del Commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste 19 gennaio 1955, n. 29;

Visto il decreto del Commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste 23 dicembre 1959, n. 53;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994, recante identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 novembre 1994, n. 275;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 18 giugno 2004, recante individuazione dell’Autorità competente per la sicurezza marittima e del Punto di contatto per la sicurezza marittima, di cui al regolamento (CE) n.725/2004;

Sentita l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

Emana
il seguente decreto

ART. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1.        Il presente decreto disciplina l'organizzazione amministrativa per la gestione del porto franco di Trieste, per adeguarlo agli obiettivi di sviluppo del traffico marittimo e delle attività connesse.
2.        Sono in ogni caso fatte salve le competenze della regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e le competenze dell’autorità marittima.

ART. 2
(Definizioni)

1.        Ai fini del presente decreto, si intende per:
a)                 «porto franco»: i punti franchi individuati negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale e le altre zone di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali;
b)                 «Autorità di Sistema Portuale»: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
c)           «Presidente»: il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

ART. 3
(Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale)

1.        Il porto franco di Trieste è amministrato dall'Autorità di Sistema Portuale.
2.        Il Presidente, sentito il Comitato di gestione, amministra:
a)      le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
b)      le altre zone di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.
3.        Nell’ambito del porto franco, il Presidente:
a)      autorizza e limita la manipolazione delle merci, ferme restando le competenze dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli per l’applicazione della normativa doganale;
b)      autorizza e limita, d’intesa con la competente Agenzia delle dogane e dei Monopoli, la produzione di beni e servizi, anche a carattere industriale;
c)      determina:
1)        i canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nella propria circoscrizione territoriale, nonché i proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16, escluse le concessioni di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
2)        i canoni delle concessioni demaniali marittime per scopi turistico-ricreativi e i canoni derivanti dall’utilizzo delle zone di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
3)        i canoni di locazione di aree nella disponibilità patrimoniale dell’Autorità di Sistema Portuale;
d)     regolamenta, di concerto con l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e con l’autorità marittima limitatamente ai punti franchi ricompresi nel sedime portuale l’accesso al porto franco con i relativi orari. E’ fatta salva la competenza dell’autorità marittima relativa alla circolazione stradale limitatamente ai punti franchi ricompresi nel sedime portuale;
e)      istituisce, sentita l’autorità marittima, un servizio di vigilanza ai varchi, secondo il piano di security limitatamente ai punti franchi ricompresi nel sedime portuale;
f)       individua, sentite le amministrazioni interessate, specifiche aree per l'esercizio di attività produttive finalizzate a razionalizzare l’uso del porto e agevolare i tempi di lavoro dell’utenza;
g)      provvede, per le finalità di cui all’articolo 1, al coordinamento delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni;
h)      provvede all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle parti comuni;
i)        provvede all’esecuzione delle opere richieste dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e dall’autorità marittima, nonché dalle altre amministrazioni pubbliche competenti;
l)  definisce, con proprio regolamento, gli spazi comuni e le modalità di utilizzo degli stessi;
m) assicura la promozione industriale e commerciale, sentite le amministrazioni interessate;
n)  promuove la formazione professionale, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, con l’inserimento professionale dei giovani in imprese che operano con i mercati esteri, per accrescere la presenza delle imprese italiane nel mercato internazionale.
4.    Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi ferroviari nel porto franco, tenuto conto del principio di libertà di transito, il Presidente garantisce la libertà di accesso a tutti i vettori ferroviari. A tal fine potrà avvalersi dell’utilizzo di società strumentali, anche attraverso l’assunzione di partecipazioni societarie, ai sensi della disciplina vigente, finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali funzionali allo sviluppo del sistema portuale.
5.    Il Presidente, nel caso vi sono rilevanti necessità del commercio internazionale o di rispetto degli obblighi internazionalmente assunti dallo Stato italiano, adotta, con proprio decreto, previo parere della Regione Friuli-Venezia Giulia e dei Comuni interessati, i provvedimenti necessari di modifica del porto franco di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto.

ART. 4
(Pianificazione strategica del porto franco)

1.        L'autorità di Sistema Portuale elabora, adotta e attua la pianificazione della gestione del porto franco, finalizzata a promuovere la crescita dell’economia marittima, dei trasporti marittimi, dei flussi di traffico e del sistema economico, sociale e ambientale del territorio. 
2.        La pianificazione di cui al comma 1 avviene attraverso l’elaborazione di piani, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle attività economiche e sociali e dei pertinenti usi del porto franco.
3.        I piani di cui al comma 2 riguardano:
a)                 l’accesso al porto franco;
b)                 i servizi di interesse generale;
c)                  la costruzione o la ristrutturazione di manufatti necessari per la fornitura di servizi all’utenza, compresa la recinzione del porto;
d)                il dragaggio dei fondali;
e)                 i servizi pubblici locali di interesse economico generale.
4.        Il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale approva il piano operativo triennale di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente le strategie di sviluppo portuali e logistiche del porto franco.
5.        Ai fini della gestione del porto franco, l’Autorità di Sistema Portuale:
a) fornisce, secondo le rispettive competenze, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla Guardia di Finanza e all’autorità marittima, le informazioni concernenti i soggetti titolari delle aree all’interno degli spazi di cui all’articolo 2 del presente decreto, l’ubicazione delle stesse e l’uso al quale sono destinate le aree;
b) vigila sul rispetto delle disposizioni inerenti l’accesso al porto franco e l’utilizzo delle infrastrutture portuali;
c) fornisce, in caso di necessità, a titolo gratuito all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla Guardia di Finanza e all’autorità marittima limitatamente alle aree collocate nel sedime portuale adeguate infrastrutture, al fine di consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali nel porto franco;
d) fornisce assistenza tecnica a coloro che intendono effettuare investimenti nel porto franco;
e) stipula accordi con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di digitalizzare le procedure e i controlli connessi alla movimentazione delle merci tra i punti franchi e da e per i punti franchi del porto di Trieste.
6.        L'Autorità di Sistema Portuale pubblica sul portale istituzionale le ordinanze e i regolamenti vigenti nel porto franco, nonché i canoni, i diritti, le tariffe, le tasse marittime e qualsiasi altra entrata finanziaria.
ART. 5
(Transito degli automezzi)
1.        L’Autorità di Sistema Portuale, per le finalità di cui all’articolo 1, rilascia le autorizzazioni relative al transito degli automezzi di nazionalità estera destinati o provenienti dal porto franco.

ART. 6
(Disposizioni finanziarie)

1.    Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.    Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 7
(Entrata in vigore)

1.        Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Roma,                                                                                  

         


Il Ministro dell’Economia e delle Finanze               
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti




1 commento:

  1. In tale decreto sono stati riportati vari articoli del trattato di pace del 1947 e del successivo memorandum di Londra del 1954, che riporta l'amministrazione provvisoria del territorio. Non viene nemmeno menzionato il trattato di Osimo del 1975, che secondo diciture giornalistico-politiche, doveva sancire la fine dell'amministrazione e l'inizio della sovranità. Voi cosa ne pensate di questa omissione nel decreto. Saluti.

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