Abbiamo ricevuto il testo del Decreto attuativo del Porto Franco Internazionale di Trieste, con i relativi allegati, che non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
A Trieste si era svolta una cerimonia di firma ad uso dei media, ma l' iter di promulgazione doveva ancora essere espletato.
Come da dovere informativo e giornalistico lo pubblichiamo immediatamente riservandoci i commenti dopo un attento esame tecnico.
Avvertiamo che il testo che abbiamo ricevuto è del 4 maggio e che possono essere intervenute successivamente alcune lievi modifiche.
Il valore di questo Decreto, che potrà contenere luci ed ombre sul piano tecnico, è soprattutto "politico" ed è quello del riconoscimento della legislazione internazionale sul Porto Franco Internazionale di Trieste e della certezza del diritto nella operatività dei Punti Franchi.
Punti Franchi che vedranno un utilizzo produttivo, soprattutto industriale ma anche di servizi avanzati e finanziari, ricerca ed alta tecnologia, come già avviene alla base SAIPEM, polo mondiale per la robotica subacquea, nel Punto Franco di Porto Vecchio (clicca QUI).
Gli effetti positivi si sono visti immediatamente sul piano mediatico e dell' interesse degli operatori internazionali.
L' Autorità Portuale ha uno strumento, insieme al piano regolatore, da poter offrire al mercato internazionale per garantire il quadro giuridico di eventuali probabili investimenti.
E' nostra convinzione che in questa fase il fine principale cui tutti i triestini devono tendere è un rapido sviluppo delle forze produttive, degli investimenti, del lavoro e dell' economia complessiva del Territorio su cui potranno poi innestarsi nuovi positivi sviluppi sul piano sociale, amministrativo e della "governance".
Ben 99 anni di malgoverno italiano hanno ridotto Trieste al di sotto dei parametri vitali, con solo il 9% del PIL da industria e un gravissimo calo demografico con abnorme presenza, tipica delle zone depresse, di impiego pubblico e pensioni, ed ogni occasione di ripresa va colta senza esitazione tenendo presente che, come la trasfusione in un corpo debilitato, è importante l' arrivo di nuove forze imprenditoriali che rinforzino le residue locali del tutto insufficienti per ribaltare la situazione.
E' importante in questa fase che l' Autorità Portuale, che assume i compiti del Direttore del Porto previsto dall' Allegato VIII, possa operare rapidamente ed efficacemente con poteri sufficienti che dovrebbero essere garantiti da questo decreto e dalla quota del 51% nel nuovo Ente Zona Industriale.
Ribadiamo che nel testo ci possono essere luci ed ombre esito di compromessi, tra cui rileviamo subito un eccesso di ruolo attribuito alle Dogane e una ancora incompleta applicazione dell' Allegato VIII, ma è fondamentale che la situazione si sia rimessa in movimento grazie alle modifiche geopolitiche internazionali.
Ma grazie anche, e non dimentichiamolo mai, a coloro che con le loro lotte hanno tenuta viva l' attenzione sul Porto Franco e l' Allegato VIII trovando finalmente orecchie attente e intelligenti nei nuovi dirigenti dell' Autorità Portuale laddove finora i condotti auricolari locali e nazionali erano ostruiti da ideologie e interessi personali (soprattutto in Porto Vecchio) mentre i cervelli erano ottusi, con una presunta e presuntuosa
"classe politica e dirigente locale" balorda e inetta che per anni era arrivata al punto di voler togliere i Punti Franchi accusati, con il sostegno del quotidiano locale, di essere "anacronistici".
Buona fortuna e buon lavoro, Trieste !
SCARICA CLICCANDO QUI IL DECRETO ATTUATIVO DEL PORTO FRANCO INTERNAZIONALE DI TRIESTE
ALLEGATI:
SCARICA CLICCANDO QUI LA RELAZIONE TECNICA Descrizione dell’innovazione normativa
SCARICA CLICCANDO QUI L' ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
SCARICA CLICCANDO QUI L' ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)
Per chi avesse difficoltà di scarico sotto riportiamo
IL TESTO DEL DECRETO ATTUATIVO DEL PORTO FRANCO INTERNAZIONALE DI TRIESTE (Versione del 4 maggio 2017)
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Ministero dell' Economia e delle Finanze
Visto
l’articolo 351 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Visto
il regolamento (UE) 9 ottobre 2013, n. 952 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per quanto
applicabile;
Visto
il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante
approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
Visto
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n.
1430, recante esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate
e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e, in particolare, l’allegato
VIII del Trattato di pace concernente il porto franco di Trieste;
Vista
la legge 25 novembre 1952, n. 3054, avente ad oggetto la ratifica del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, recante
esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate,
firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Visto
il memorandum d'intesa di Londra sottoscritto il 5 ottobre 1954 fra i Governi
d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica federativa popolare
di Jugoslavia, concernente il regime di amministrazione provvisoria del territorio
libero di Trieste, previsto dall'allegato VII del Trattato di pace fra l'Italia
e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Vista
la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina
dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e, in particolare, l’articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Vista
la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino
della legislazione in materia portuale;
Visto,
in particolare, l’articolo 6, comma 12, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, che prevede che il Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, sentita
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, con proprio
decreto stabilisce l’organizzazione amministrativa per la gestione dei punti
franchi;
Visto
l'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
Visto
l’articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale;
Visto
il decreto del Ministro delle Finanze 20 dicembre 1925, n. 1693, recante norme
doganali per l’esercizio dei punti franchi di Fiume e Trieste;
Visto
il decreto del Commissario generale del Governo italiano per il territorio di
Trieste 19 gennaio 1955, n. 29;
Visto
il decreto del Commissario generale del Governo italiano per il territorio di
Trieste 23 dicembre 1959, n. 53;
Visto
il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994,
recante identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire
a titolo oneroso all’utenza portuale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21
novembre 1994, n. 275;
Visto
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 18 giugno
2004, recante individuazione dell’Autorità competente per la sicurezza
marittima e del Punto di contatto per la sicurezza marittima, di cui al
regolamento (CE) n.725/2004;
Sentita
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
Emana
il
seguente decreto
ART.
1
(Finalità e ambito di applicazione)
1.
Il presente decreto disciplina l'organizzazione
amministrativa per la gestione del porto franco di Trieste, per adeguarlo agli
obiettivi di sviluppo del traffico marittimo e delle attività connesse.
2.
Sono in ogni caso fatte salve le
competenze della regione Friuli-Venezia
Giulia in attuazione dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione e le competenze dell’autorità marittima.
ART.
2
(Definizioni)
1.
Ai fini del
presente decreto, si intende per:
a)
«porto franco»: i punti franchi individuati negli attuali limiti della circoscrizione
territoriale del porto franco internazionale di Trieste di competenza
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale e le altre zone
di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge del 23 dicembre 2014,
n. 190, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali;
b)
«Autorità di Sistema Portuale»: Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
c) «Presidente»:
il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale.
ART.
3
(Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale)
1.
Il porto franco di Trieste è
amministrato dall'Autorità di Sistema Portuale.
2.
Il Presidente, sentito il Comitato di
gestione, amministra:
a) le
aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione
territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia,
esercitando le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice
della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
b)
le altre zone
di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.
3.
Nell’ambito del porto franco, il
Presidente:
a) autorizza
e limita la manipolazione delle merci, ferme restando le competenze
dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli per l’applicazione della normativa
doganale;
b) autorizza
e limita, d’intesa con la competente Agenzia delle dogane e dei Monopoli, la produzione
di beni e servizi, anche a carattere industriale;
c) determina:
1) i
canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese
nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese
nella propria circoscrizione territoriale, nonché i proventi di autorizzazioni
per operazioni portuali di cui all'articolo 16, escluse le concessioni di cui
all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
2)
i canoni delle concessioni demaniali marittime per scopi turistico-ricreativi e
i canoni derivanti dall’utilizzo delle zone
di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620 della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
3) i canoni di locazione di aree nella
disponibilità patrimoniale dell’Autorità di Sistema Portuale;
d) regolamenta,
di concerto con l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e con l’autorità
marittima limitatamente ai punti franchi ricompresi nel sedime portuale l’accesso
al porto franco con i relativi orari. E’ fatta salva la competenza
dell’autorità marittima relativa alla circolazione stradale limitatamente ai
punti franchi ricompresi nel sedime portuale;
e) istituisce,
sentita l’autorità marittima, un servizio di vigilanza ai varchi, secondo il
piano di security limitatamente ai punti franchi ricompresi nel sedime portuale;
f) individua,
sentite le amministrazioni interessate, specifiche aree per l'esercizio di
attività produttive finalizzate a razionalizzare l’uso del porto e agevolare i
tempi di lavoro dell’utenza;
g) provvede,
per le finalità di cui all’articolo 1, al coordinamento delle attività svolte dalle
pubbliche amministrazioni;
h) provvede
all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle parti comuni;
i)
provvede all’esecuzione delle opere
richieste dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e dall’autorità marittima,
nonché dalle altre amministrazioni pubbliche competenti;
l) definisce, con proprio regolamento, gli spazi
comuni e le modalità di utilizzo degli stessi;
m)
assicura la promozione industriale e commerciale, sentite le amministrazioni
interessate;
n)
promuove la formazione professionale,
sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, con l’inserimento professionale dei
giovani in imprese che operano con i mercati esteri, per accrescere la presenza delle imprese italiane nel mercato
internazionale.
4.
Al fine di promuovere lo sviluppo dei
servizi ferroviari nel porto franco, tenuto conto del principio di libertà di
transito, il Presidente garantisce la libertà di accesso a tutti i vettori
ferroviari. A tal fine potrà avvalersi dell’utilizzo di società strumentali,
anche attraverso l’assunzione di partecipazioni societarie, ai sensi della
disciplina vigente, finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali
funzionali allo sviluppo del sistema portuale.
5. Il Presidente, nel caso vi sono rilevanti
necessità del commercio internazionale o di rispetto degli obblighi
internazionalmente assunti dallo Stato italiano, adotta, con proprio decreto,
previo parere della Regione Friuli-Venezia Giulia e dei Comuni interessati, i
provvedimenti necessari di modifica del porto franco di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), del presente decreto.
ART. 4
(Pianificazione strategica
del porto franco)
1.
L'autorità di Sistema Portuale elabora,
adotta e attua la pianificazione della gestione del porto franco, finalizzata a
promuovere la crescita dell’economia marittima, dei trasporti marittimi, dei
flussi di traffico e del sistema economico, sociale e ambientale del territorio.
2.
La pianificazione di cui al comma 1 avviene
attraverso l’elaborazione di piani, che individuano la distribuzione spaziale e
temporale delle attività economiche e sociali e dei pertinenti usi del porto
franco.
3.
I
piani di cui al comma 2 riguardano:
a)
l’accesso
al porto franco;
b)
i
servizi di interesse generale;
c)
la
costruzione o la ristrutturazione di manufatti necessari per la fornitura di
servizi all’utenza, compresa la recinzione del porto;
d)
il
dragaggio dei fondali;
e)
i
servizi pubblici locali di interesse economico generale.
4.
Il Comitato di gestione dell’Autorità di
Sistema Portuale approva il piano operativo triennale di cui all’articolo 9,
comma 5, lettera b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente le strategie
di sviluppo portuali e logistiche del porto franco.
5.
Ai fini della gestione del porto franco,
l’Autorità di Sistema Portuale:
a) fornisce, secondo le rispettive competenze, all’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, alla Guardia di Finanza e all’autorità marittima, le
informazioni concernenti i soggetti titolari delle aree all’interno degli spazi
di cui all’articolo 2 del presente decreto, l’ubicazione delle stesse e l’uso
al quale sono destinate le aree;
b) vigila sul rispetto delle disposizioni inerenti
l’accesso al porto franco e l’utilizzo delle infrastrutture portuali;
c) fornisce, in caso di necessità, a titolo gratuito
all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla Guardia di Finanza e all’autorità
marittima limitatamente alle aree collocate nel sedime portuale adeguate
infrastrutture, al fine di consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali
nel porto franco;
d) fornisce assistenza tecnica a coloro che intendono
effettuare investimenti nel porto franco;
e) stipula accordi con l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, al fine di digitalizzare le procedure e i controlli connessi alla
movimentazione delle merci tra i punti franchi e da e per i punti franchi del
porto di Trieste.
6.
L'Autorità di Sistema Portuale pubblica
sul portale istituzionale le ordinanze e i regolamenti vigenti nel porto
franco, nonché i canoni, i diritti, le tariffe, le tasse marittime e qualsiasi
altra entrata finanziaria.
ART.
5
(Transito
degli automezzi)
1.
L’Autorità di Sistema Portuale, per le finalità di
cui all’articolo 1, rilascia le autorizzazioni relative al transito degli
automezzi di nazionalità estera destinati o provenienti dal porto franco.
ART. 6
(Disposizioni
finanziarie)
1. Dall’attuazione del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono
all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ART. 7
(Entrata
in vigore)
1.
Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma,
Il
Ministro dell’Economia e delle Finanze
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
In tale decreto sono stati riportati vari articoli del trattato di pace del 1947 e del successivo memorandum di Londra del 1954, che riporta l'amministrazione provvisoria del territorio. Non viene nemmeno menzionato il trattato di Osimo del 1975, che secondo diciture giornalistico-politiche, doveva sancire la fine dell'amministrazione e l'inizio della sovranità. Voi cosa ne pensate di questa omissione nel decreto. Saluti.
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