RESTITUIRE TRIESTE AL FUTURO -

AUTONOMI DALL' ITALIA MA CONNESSI CON IL MONDO - RESTITUIRE TRIESTE ALLA MITTELEUROPA - RESTITUIRE TRIESTE AL SUO FUTURO: CENTRALE IN EUROPA INVECE CHE PERIFERICA IN ITALIA -

martedì 14 settembre 2021

IL TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATA IN SENATO SUL PORTO FRANCO INTERNAZIONALE DI TRIESTE: UN ALTRO PASSO VERSO IL PIENO RICONOSCIMENTO DELLA EXTRATERRITORIALITA’ DOGANALE E DELL’ APPLICAZIONE DELL’ ALLEGATO VIII E VERSO LO SVILUPPO ECONOMICO CON INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ECOCOMPATIBILI A TRIESTE


UN ALTRO PASSO VERSO IL PIENO RICONOSCIMENTO DELLA EXTRATERRITORIALITA’ DOGANALE E DELL’ APPLICAZIONE DELL’ ALLEGATO VIII E VERSO LO SVILUPPO ECONOMICO CON INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ECOCOMPATIBILI A TRIESTE

Un percorso iniziato con le grandi manifestazioni per il Porto Franco  e l’ Applicazione dell’ Allegato VIII del 2013 e con la ripresa del movimento autonomista e indipendentista triestino si riflette anche nelle istituzioni italiane ed europee.
E’ sempre stato così: le vere riforme nascono dai movimenti popolari che riescono a far penetrare nelle istituzioni una parte dei punti centrali delle loro rivendicazioni.

Il 7 settembre la Commissione Affari Europei del Senato italiano ha approvato una Risoluzione che impegna il Governo e la UE ad applicare la piena extraterritorialità doganale del Porto Franco Internazionale di Trieste consentendo così la lavorazione industriale delle merci con grandi vantaggi.
Ma tale diritto non è stato ancora riconosciuto concretamente: è necessaria la mobilitazione della città sia verso il Governo Italiano amministratore  che verso l’ Unione Europea per ottenerne l’ applicazione concreta.

Per questo è necessario che il Comune si faccia parte attiva sia con una solenne seduta pubblica del Consiglio Comunale in Piazza Grande alla presenza della cittadinanza convocata in piazza, sia mandando delegazioni ai ministeri sia istituendo un Assessorato al Mare e alla Economia Marittima per seguire seriamente, continuativamente e con competenza lo sviluppo del nostro Porto Franco che è il principale motore economico della città.

Ecco il testo della risoluzione approvata:

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA 14°COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO - Politiche dell'Unione europea

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 765

(extraterritorialità doganale Porto Franco Internazionale di Trieste)

(Doc. XXIV, n. 51) 07/09/2021

 

La Commissione,

            premesso che:

            - l’affare assegnato relativo a "Le possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea" (Atto n. 765), deferito dalla Presidenza del Senato alla 14a Commissione il 25 marzo 2021, ha consentito di approfondire la normativa europea che regola la materia doganale in via generale e che disciplina le specificità riconosciute allo stato attuale e che potrebbero essere riconosciute in futuro;

            - in tale contesto si inserisce, per quanto riguarda l’Italia, oltre al caso di Livigno e di Campione d’Italia, quest’ultimo recentemente ricompreso nel territorio doganale UE, anche la questione del porto franco di Trieste, nei suoi aspetti normativi europei e internazionali;

            - anche su sollecitazione del Consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia e di alcune associazioni di categoria, si è profilata l’ipotesi di intervenire presso le competenti autorità nazionali e dell’Unione europea, per promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche inerenti il regime di extraterritorialità doganale dei punti franchi del porto di Trieste;

            - tenuto conto delle audizioni di rappresentanti di Confetra Friuli-Venezia Giulia, del Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e di rappresentanti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, svolte l’8 giugno 2021;

            considerato che:

            - l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell’Unione, delinea i confini del territorio doganale dell’UE, in cui vi rientra "il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno", in seguito alla modifica apportata dal regolamento (UE) 2019/474 che ha abrogato l’eccezione del comune di Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano;

            - l’esclusione dal territorio doganale europeo si differenzia dal regime delle zone franche di cui agli articoli 243 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013, in cui vi rientra attualmente il Punto franco di Trieste, in quanto queste ultime sono parte integrante del territorio doganale dell’Unione, sottoposte ad agevolazioni doganali specifiche, tra cui l’esenzione dal dazio all’importazione di merci provenienti da Paesi terzi, ma non anche la libera lavorazione industriale delle stesse;

            - l’articolo 351 del TFUE prevede che le disposizioni dei Trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958, consentendo, in questo caso, l’esclusione dal codice doganale dell’Unione di quei territori già regolati doganalmente in modo specifico da trattati internazionali anteriori a tale data;

            - in tal senso, il Porto franco di Trieste, istituito già nel 1719 con patente dell’Imperatore Carlo VI D’Asburgo, trae origine, nel suo status attuale, dal Trattato di Pace di Parigi, del 10 febbraio 1947, con cui si dispone la creazione, nel Territorio Libero di Trieste, di un porto franco doganale (Allegato VIII), e pertanto può rientrare nella clausola di salvaguardia di cui all’articolo 351 del TFUE, che consente l’esclusione dal territorio doganale dell’Unione;

            - lo speciale regime internazionale dei punti franchi del Porto di Trieste era, peraltro, già stato riconosciuto dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea, in base all’articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), corrispondente al vigente citato articolo 351 del TFUE, quando, in occasione dell’adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi (ora trasfuso nel codice doganale comunitario), è stata resa la dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione, secondo cui: "Per quanto concerne i problemi relativi all’applicazione del presente Regolamento al territorio della Repubblica italiana, il Consiglio e la Commissione riconoscono, su comunicazione della delegazione italiana e in relazione con l’articolo 234 del Trattato, che: Il porto franco di Trieste è stato istituito dall’allegato VIII del Trattato di pace tra l’Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ha formato oggetto del memorandum di Londra del 5 ottobre 1954;

            rilevato che l’eventuale extraterritorialità doganale del Porto franco di Trieste, a differenza del suo attuale regime di zona franca europea, consentirebbe la lavorazione industriale di semilavorati o materie prime importate in esenzione dal dazio e dall’IVA, e quindi la produzione di beni con origine "europea" o "made in Italy", in base alla regola doganale del luogo dell’ultima trasformazione sostanziale, e la loro esportazione a Paesi terzi in esenzione dalle imposte doganali, con un evidente vantaggio economico per il Paese terzo importatore, nonché come volano per lo sviluppo dell’economia industriale e dei servizi del territorio di Trieste e per l’intero Paese, e come prestigio per un porto a forte vocazione internazionale con un bacino di utenza che si stende su tutta l’area dell’Europa centrale;

            rilevato, inoltre, che:

            - il regime di lavorazione industriale delle merci provenienti dallo Stato estero non genererebbe un minor introito di risorse proprie dell’Unione europea, né minori dazi o IVA all’importazione per lo Stato, in quanto tale genere di lavorazioni, qualora venissero effettuate sul territorio unionale  nella procedura ordinaria del perfezionamento attivo, comunque non genererebbero un dazio, poiché lo stesso verrebbe sospeso fino all’ottenimento del prodotto finito e che, qualora il prodotto finito venisse destinato ad un Paese terzo, il dazio stesso non verrebbe mai assolto;

            - qualora il prodotto finito ottenuto dalla lavorazione delle merci estere nel porto franco doganale venisse introdotto in consumo nel territorio doganale dell’Unione europea, le materie prime immesse in produzione o il prodotto finito stesso verrebbero assoggettati a dazio ed IVA al pari di altri prodotti importati da Paesi terzi, così come il prodotto finito di una lavorazione effettuata sul territorio doganale unionale con perfezionamento attivo verrebbe assoggettato a dazio ed IVA;

            ritiene, pertanto, necessario che la Commissione europea, anche su richiesta del Governo italiano, attivi la procedura legislativa europea per l’esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell’Unione europea, mediante una modifica dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell’Unione, in ragione dell’origine internazionale dello speciale regime del Porto franco di Trieste, derivante dall’applicazione dell’Allegato VIII al Trattato di pace tra l’Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, confermato nel   memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell’adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi;

            dispone che la presente risoluzione sia inviata alla Commissione europea, nell’ambito del dialogo politico con i Parlamenti nazionali, e al Governo, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

 

 a cura di Paolo Deganutti

Link al sito del Senato: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/1307384/index.html?part=doc_dc-allegato_a:1